Il caso di Marco Cappato, il politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni accusato (in base all’articolo 580 del Codice di Procedura Penale) di aver aiutato il DJ Fabiano Antoniani a suicidarsi, è da tempo al centro del dibattito. Il processo si è aperto quasi due anni fa, l’8 novembre 2017, e ha subìto un nuovo punto di svolta nel settembre scorso.
L’Associazione Luca Coscioni ha riassunto sul suo sito tutte le tappe del caso Cappato, rendendo disponibili i documenti del processo e le memorie presentate nelle conclusioni dalle parti.
Lo scorso 25 settembre la Corte Costituzionale ha sentenziato che agevolare «l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente» non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale (che, di fatto, equipara l’assistenza all’istigazione al suicidio). A determinate condizioni: il paziente deve essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», deve essere «affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili» e deve essere «pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».
Come ben riassume un articolo de Il Post,
Nel comunicato la Corte spiega di aver subordinato la non punibilità al rispetto della legge sul testamento biologico che agli articoli 1 e 2 parla di consenso informato, cure palliative e sedazione profonda continua. La non punibilità è subordinata anche alla verifica delle condizioni richieste e «delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente». Quest’ultima parte sarà chiarita molto probabilmente quando la sentenza sarà depositata. Infine, come già aveva fatto nel 2018, la Corte parla «di un indispensabile intervento del legislatore» in materia: sarebbe ora che si muovesse il Parlamento, in soldoni, e approvasse una legge.
La sentenza stabilisce che, a determinate condizioni, l’assistenza al suicidio non è punibile; e che la pratica di assistenza al suicidio non è equiparabile all’istigazione al suicidio (equiparazione che fa invece l’articolo 580 del codice penale). La sentenza non interviene direttamente sul diritto al suicidio assistito, quindi, ma su chi sceglie di aiutare coloro che hanno deciso di morire. Indirettamente, però, la sentenza ammette il suicidio assistito in condizioni molto circoscritte, e chiama in causa su questo tema il Servizio sanitario nazionale.
Concretamente: in Italia si potrà aiutare una persona a morire senza rischiare di finire in carcere, se quella persona ha una malattia irreversibile, se è tenuta in vita da trattamenti medici di sostegno, se ha una patologia irreversibile che le provoca sofferenze fisiche o anche solamente psicologiche per lei intollerabili e se è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente. La verifica di queste condizioni spetterà esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche. Resta invece un reato aiutare una persona a morire in tutte le altre circostanze (per esempio se è anziana e molto malata).
Quella della Corte Costituzionale è comunque una singola sentenza su un singolo caso, seppur molto importante: per questo la Corte ha chiesto al Parlamento di intervenire legiferando. Fino ad allora, saranno i giudici a dover giudicare singolarmente caso per caso.